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  • Immagine del redattoreVogliovenderecasa.it

Attenzione ai documenti di incarico o proposta d’acquisto casa

Aggiornamento: 18 mag 2021

Tali moduli o formulari, oltre ad essere chiari e di facile comprensione, devono indicare l’oggetto del contratto (proposta d’acquisto, incarico di mediazione), il nome del pro-prietario ed il titolo di proprietà nonché il termine di stipula dell’atto definitivo.Il cliente deve pretendere dall’agente immobiliare copia di qualsiasi modulo che abbiasottoscritto il quale è consigliabile sia controfirmato dal mediatore con il quale è stata condotta la trattativa.Tutte le parti del modulo, inoltre, devono essere compilate e si devono barrare quelle voci che appositamente non si vogliono compilare.È bene che tutti i dettagli degli accordi risultino per iscritto, compresa come già accennato in precedenza l’entità della provvigione e le relative modalità di pagamento, oltre ai servizi compresi nella provvigione e quelli invece che ne sono esclusi e dovranno essere pagati a parte. Anche il prezzo di vendita dell’immobile va sempre definito con chiarezza e fatto oggettodi accordo scritto.



Si consiglia a tal proposito di non firmare incarichi di mediazione che contengano clausole di applicazione di eventuali sovraprezzi (il cosiddetto “supero”) Si tratta della clausola che riconosce all’agenzia immobiliare il diritto a trattenere per sé il sovraprezzo che riesce eventualmente ad ottenere dall’acquirente rispetto a quanto pattuito con il proprietario dell’immobile. Poiché l’incarico di mediazione non ha una durata predefinita ed è rimesso alla volontà delle parti bisogna prestare molta attenzione alla ragionevolezza della sua durata che deve essere in funzione dell’attività di promozione e penetrazione del mercato che l’agente si impegna ad eseguire nonché del tempo medio necessario a porre in essere una trattativa nell’ambito territoriale ove è ubicato l’immobile.Analogamente è necessario precisare la possibilità o meno di tacito rinnovo dell’incarico:nel primo caso tale opzione deve essere prevista per una sola volta salvo disdetta tramite lettera raccomandata. Poiché inoltre, come meglio vedremo in seguito, la proposta irrevocabile di acquisto è divenuta una consuetudine applicata dalla generalità delle agenzie immobiliari è opportuno,a salvaguardia degli interessi dell’acquirente, stabilire con precisione un periodo limitato divalidità della stessa (termine entro il quale dovrebbe pervenire l’accettazione del venditore) che dovrebbe in ogni caso essere adeguato al tipo di proposta.

Nel caso in cui il compratore debba richiedere un mutuo per l’acquisto della casa, è neces-sario poi che nella proposta sia indicato specificatamente che la sua efficacia è subordinata all’erogazione del finanziamento e che quindi non produrrà nessun effetto senza l’avverarsi di tale condizione sospensiva.Inoltre è necessario ricordarsi che gli importi versati a titolo di acconto prezzo o caparraconfirmatoria devono essere corrisposti sempre e soltanto mediante assegno non trasferibile intestato direttamente al proprietario venditore ( o ad ogni singolo proprietario pro quota) e che in ogni caso tali somme non potranno essere incassate dall’agente immobiliare (il qualepotrà conservare solo in deposito l’assegno), né in conto provvigione, né a titolo di risarcimento danni.È molto importante in ogni caso sia per chi compra che per chi vende leggere con molta attenzione il modulo per verificare che non vi siano clausole abusive o particolarmente onerose.

Al riguardo è indice di serietà dell’agente immobiliare la consegna del modulo prima della sottoscrizione per consentire al consumatore di leggerlo attentamente a casa o preferibilmente farlo visionare da un esperto.È da valutare altresì con particolare favore la presenza nell’incarico di vendita, nella proposta d’acquisto e nel contratto preliminare, di una clausola che, in caso di controversie tra le parti e l’agente immobiliare, preveda la possibilità di risolverle, in tempi brevi e a costi estremamente contenuti, tramite il servizio di conciliazione presso la Camera di Commercio.


Fonte: https://www.pg.camcom.gov.it

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